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Con il Decreto Rilancio la sostituzione delle finestre può godere della detrazione fiscale del 110% sugli importi spesi, da recuperare in 10 anni o da cedere ad un intermediario, solo però se associata ad un intervento di riqualificazione primario che prevede la creazione del cappotto e/o la sostituzione dell’impianto di riscaldamento centralizzato e l’avanzamento di 2 classi energetiche dell’intero edificio.
Il soggetto che sostiene la spesa, l’edificio e l’intervento devono inoltre avere anche altri precisi requisiti.
Di seguito una breve sintesi per verificare se nel vostro caso potrete godere del beneficio.

REQUISITI DELL’INTERVENTO
Si tratta di una sostituzione delle finestre già esistenti?
Si   No in questo caso non può accedere alla detrazione 110% per la sostituzione delle finestre

Nel condominio e nelle singole case unifamiliari la sostituzione delle finestre deve avvenire contestualmente ad un intervento di riqualificazione energetica primaria che riguarda la creazione del cappotto o la sostituzione dell’impianto termico centralizzato. Verrà fatto almeno uno di questi interventi?
Si   No in questo caso non può accedere alla detrazione 110% per la sostituzione delle finestre

Nelle case a schiera devono fare il cappotto tutti i proprietari (l’insieme delle villette è considerato come un condominio che comprende tutte le singole unità abitative). Verrà fatto questo intervento?
Si   No in questo caso non può accedere alla detrazione 110% per la sostituzione delle finestre

L’intervento deve garantire il salto di 2 classi energetiche dell’edificio.
E’ disponibile un’APE preliminare prima e dopo l’intervento?
Si   No in questo caso meglio fare l’APE prima e dopo per verificare la sussistenza dei requisiti

REQUISITI E RESPONSABILITA’ DEL SOGGETTO CHE SOSTIENE LA SPESA
Il soggetto che sostiene la spesa deve essere in regola con tutti gli obblighi contributivi, deve averne il titolo sull’immobile e deve essere la sua casa di abitazione principale. In caso di successivo controllo della Agenzia delle Entrate anche se ha ceduto il credito, il committente rimane responsabile dei propri requisiti e risponde in solido anche per eventuali errori ed omissioni dei fornitori, per cui l’Agenzia delle Entrate potrà richiedere la restituzione delle detrazioni aggravate da sanzioni ed interessi. E’ al corrente di questa sua responsabilità?
Si   No in caso di dubbi meglio ricorrere all’ecobonus 50%

REQUISITI DELL’EDIFICIO
L’edificio deve essere l’abitazione principale del soggetto che sostiene le spese
L’intervento verrà fatto sulla casa che abita abitualmente?
Si   No in questo caso non può accedere alla detrazione 110% per la sostituzione delle finestre

L’edificio può essere anche una seconda casa o un negozio o ufficio ma solo se inserito all’interno di un condominio che farà l’intervento trainante. E’ questa la situazione?
Si   No in questo caso non può accedere alla detrazione 110% per la sostituzione delle finestre

L’edificio è regolarmente accatastato e dotato di impianto di riscaldamento?
Si   No in questo caso non può accedere alla detrazione 110% per la sostituzione delle finestre

Il condominio è dotato di impianto centralizzato di riscaldamento?
Si   No in questo caso si può accedere alla detrazione 110% solo se si farà il cappotto

In mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti per accedere al Super Ecobonus non potrete godere della detrazione fiscale del 110% ma potrete comunque sostituire le vostre finestre usufruendo dell’Ecobonus ordinario che prevede una detrazione fiscale del 50%